(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 22, co. 1, T.U. edilizia, la elevazione di un marciapiede avente carattere pertinenziale non è soggetta a permesso di costruire ma soltanto a D.I.A. Ne consegue che la sua abusiva realizzazione non può essere sanzionata con ingiunzione di demolizione ex art. 31 del medesimo testo unico, ma soltanto con la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 37, comma 1. T.a.r. sez. I Calabria Reggio Calabria, 11 febbraio 2009, n. 80. La sanatoria prevista dall'art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività (D.I.A.), previsti dall'art. 22, commi primo e secondo, del D.P.R. citato e non è estensibile anche agli interventi edilizi, di cui al comma terzo della richiamata disposizione, per i quali la D.I.A. si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. SuperDIA), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del medesimo D.P.R.