(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della gravità dell'inadempimento, il giudice del merito può tenere conto anche del comportamento dell'inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, in considerazione del fatto che l'unità del rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute si riferiscono, non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui, quando nel corso del giudizio siano scadute le residue obbligazioni gravanti sull'inadempiente, occorre tener conto dell'integrale condotta di quest'ultimo ed operare una valutazione globale.