(massima n. 1)
In tema di abusi edilizi l'impossibilitą di porre in essere il ripristino senza pregiudizio della parte eseguita che, in conformitą, di cui all'art. 34 comma 2 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, conduce all'applicazione della sanzione pecuniaria, deve risultare in maniera inequivoca, tale che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilitą dell'edificio nel suo complesso; pertanto, all'uopo non possono venire in rilievo aspetti relativi alla "eccessiva onerositą" dell'intervento, pena la trasformazione dell'istituto in esame in una sorta di "condono mascherato" con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio.