(massima n. 1)
La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a termini dell'art. 1453 c.c., la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come č vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (art. 1453 c.c.), cosė non č consentito all'attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda. Con la conseguenza che il giudice potrā accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni giā scadute, e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non č ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento-inadempimento.