(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione del contratto, nel caso di parziale o inesatto adempimento di una prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempienza deve tener conto del valore — determinabile mediante il criterio di proporzionalità — che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, estendendosi altresì, in ipotesi di deduzione di inadempimenti reciproci, ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento ai rapporti di proporzionalità e causalità delle rispettive inadempienze, allo scopo di individuare la parte responsabile dell'esito non regolare del contratto, senza rilievo per le situazioni meramente psicologiche delle parti.