(massima n. 1)
La parte contraente che di fronte all'inadempienza dell'altra, anziché ricorrere alla domanda di risoluzione (o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 c.c.