(massima n. 1)
È illegittima l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista da convenzione edilizia stipulata ai sensi dell'art. 18 T.U. 6 giugno 2001 n. 380 tra Amministrazione e costruttore per il caso di inadempimento degli obblighi relativi alla determinazione del canone di locazione, nel caso in cui la "penale" abbia avuto come destinatario non il costruttore, parte della convenzione e beneficiario delle riduzioni contributive, bensì il terzo acquirente, ad essa estraneo, tenendo presente che: a) le clausole dell'originaria convenzione edilizia le quali prevedano penali per il caso di inadempimento sono applicabili esclusivamente al concessionario, in quanto unico obbligato nei confronti della P.A.; b) ciò non significa che l'acquirente possa liberamente fissare il canone vanificando le ragioni e le finalità sociali dello sconto contributivo originariamente concesso dalla parte pubblica, in quanto la norma predetta dispone altresì che "ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente".