(massima n. 1)
L'art. 77, co. 4, L. Reg. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, prevede che "l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio." Ciò comporta che se un nuovo fabbricato, legittimamente assentito sulla base della previgente destinazione urbanistica, viene completato, potrà anche essere utilizzato in conformità alla preesistente destinazione (che aveva consentito il rilascio del titolo); altrimenti, diversamente opinando, risulterebbe frustrata per così dire "a valle", quella valutazione di contemperamento tra interessi contrapposti che, a monte, la norma ha ragionevolmente effettuato.