(massima n. 1)
In tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. — valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata — deve ritenersi in re ipsa ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.