(massima n. 3)
È inammissibile, per evidenti carenze della motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui consentono gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali. Il ricorrente, infatti, ha prospettato, in riferimento alla questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006. - Sull'affermazione in base alla quale il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi e contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis, le sentenze nn. 36/2014, 41/2013, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003 e 384/1999. - Sull'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.