(massima n. 1)
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7, impugnato, in riferimento all'art. 136, comma primo, Cost. e all'art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in relazione al giudicato formatosi con la sentenza n. 309 del 2011 ; nonché all'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3, comma 1, lett. d ), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che, "al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011", data di pubblicazione della sentenza citata, "nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012". Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stato pubblicato il D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 98 del 2013, il cui art. 30 ha modificato, tra l'altro, l'art. 3, comma 1, lett. d ), del D.P.R. n. 380 del 2001, espungendo dalla definizione della ristrutturazione edilizia l'obbligo di rispetto della sagoma precedente. Pertanto, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo sopra descritto, che ha investito specificamente il parametro interposto, gli atti devono essere rimessi al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e dei termini della questione. - Sull'art. 30 del D.L. n. 69 dei 2013 - convertito, con modifiche, dalla legge n. 98 del 2013.