(massima n. 1)
Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. — il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace ad un'autonoma disciplina — non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto, dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolutivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli, usi, risulti congruo un termine minore. Non è, pertanto, giustificata l'assegnazione di un termine minore con riferimento a precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma ad un comportamento omissivo del debitore.