(massima n. 1)
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontą dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine. Non č pertanto sufficiente per produrre l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manifestazione della generica intenzione «di agire in tutte le sedi pił opportune», senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto.