(massima n. 1)
La risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa, della quale la parte dichiari di avvalersi, può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c. soltanto mediante intimazione ad adempiere in un congruo termine indicato come risolutorio; a tal fine la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi priva di effetti e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453, secondo comma, c.c. solo la domanda giudiziale di risoluzione.