(massima n. 2)
Per la validitā delle donazioni indirette, cioč di quelle liberalitā realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non č richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalitā. (Nella specie trattavasi di cointestazione, con firma e disponibilitā disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari).