(massima n. 1)
L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti; ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - è devoluta alla giurisdizione del g.o., purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo.