(massima n. 1)
In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. (Nella specie, il giudice di merito, rilevata l'assenza, in seno alla diffida intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile, aveva ritenuto l'inidoneità dell'atto a produrre gli effetti di risoluzione suoi propri. La Corte di legittimità, nel cassare la sentenza e nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, aggiunto che, sebbene la scelta del notaio fosse stata già operata, in sede di stipula del preliminare, dal promissario acquirente, l'onere di contattare il notaio stesso gravava, comunque, su quest'ultimo, sì che nessun rilievo poteva annettersi alla circostanza dell'omessa indicazione, da parte del promittente venditore, di giorno, ora e luogo dello stipulando contratto definitivo).