(massima n. 1)
La diffida ad adempiere, intimata a norma dell'art. 1454 c.c., ha l'effetto di rimettere in termini il debitore fino alla data assegnata con la diffida medesima, con la conseguenza che il suo inadempimento può essere dedotto a sostegno di una successiva, domanda di risoluzione del contratto solo quando si sia protratto oltre quella data.