(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia realizzata l'opera pubblica ed il giudice amministrativo successivamente annulli gli atti ablatori, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 2011, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, può decidere se demolire in tutto o in parte l'opera (affrontando le relative spese) e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito), con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale. L'Amministrazione ha dunque l'obbligo giuridico di far venire meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella diritto.