(massima n. 1)
La condotta illecita dell'amministrazione, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare l'acquisizione del bene medesimo, giacché essa configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., ne consegue che la suddetta condizione di illiceità può cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, solo impropriamente definito "acquisizione sanante".