(massima n. 1)
In tema di acquisizione sanante č infondata, con riferimento agli artt. 42, 111 comma 1 e 2, 117 comma 1, 3, 24, 97 e 113 Cost., la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327 che disciplina l'utilizzazione senza titolo, da parte della Pubblica Amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitā, prevedendo che l'Autoritā che utilizza il bene possa disporne l'acquisizione, non retroattiva, al proprio patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di un indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene, mentre per l'eventuale periodo di occupazione senza titolo č computato, a titolo risarcitorio, un interesse del 5 per cento annuo sul valore venale, salva la prova del maggior danno, con la precisazione che le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l'atto espropriativo, ma anche laddove sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilitā di un'opera o il decreto di esproprio.