(massima n. 1)
L'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359 - a norma del quale nei casi di espropriazione parziale l'indennitā va liquidata nella differenza tra il giusto prezzo che l'immobile aveva prima dell'espropriazione e il giusto prezzo che la parte residua avrā dopo - ha portata e carattere generali e la sua applicazione non č correlata necessariamente alla circostanza che la valutazione dell'immobile debba avvenire secondo la regola stabilita dall'art. 39 della L. n. 2359 del 1865. Pertanto, in caso di espropriazione parziale di un fondo con destinazione agricola, l'indennitā di espropriazione - che ai sensi dell'art. 15 L. 22 ottobre 1971 n. 865, modificata dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10, va determinata sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate nel fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola - va liquidata tenendo conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda nel suo insieme.