(massima n. 1)
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011, emesse anche per conformare il diritto interno ai principi della CEDU, il serio ristoro che l'art. 42, co. 3, Cost. riconosce al sacrificio della proprietā per motivi d'interesse generale si identifica con il valore venale del bene; la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non č tuttavia venuta meno, essendo imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio, e l'inclusione dei suoli nell'uno o nell'altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell'edificabilitā legale, posto dall'art. 5 bis, comma 3, della L. n. 359 del 1992, tuttora vigente, e degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, in base ai quali un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti cosė classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici.