(massima n. 1)
L'art. 1453 ultimo comma c.c., il quale non consente alla parte inadempiente di eseguire la prestazione dopo che l'altra parte abbia proposto domanda di risoluzione, postula che l'inadempienza sia colposa e grave, sģ da giustificare la risoluzione, e, pertanto, non vale ad escludere la possibilitą di un adempimento tardivo quando la risoluzione stessa sia stata chiesta senza il concorso dei predetti requisiti.