(massima n. 1)
L'art. 1453 terzo comma c.c., il quale prevede che dopo la domanda di risoluzione per inadempimento il convenuto non può più adempiere, riguarda il caso in cui il convenuto medesimo sia già inadempiente al momento della domanda, e, pertanto, non osta a che possa essere eseguita la prestazione non ancora scaduta a detta data, restando in proposito irrilevante che l'attore abbia espresso il proprio sopravvenuto disinteresse all'adempimento.