(massima n. 1)
            Ai fini  della  determinazione  dell'indennitā per l'espropriazione  di  terreno  edificato, vigendo  il principio generale, desumibile dall'art. 16, nono comma, della L.  n.  865  del  1971,  collegato  all'art.  15  della L. n.  10  del  1977,  e consistente  nell'elisione  di qualsiasi  effetto  dell'abusivismo, viene  meno,  in presenza  di  un  fabbricato  abusivo,  il  criterio  della liquidazione  unitaria  dell'immobile,  a  valore  venale complessivo  dell'edificio e del  suolo su  cui  il primo insista,  dovendosi  valutare  la  sola  area  nuda, con applicazione dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992, mentre se trattasi di porzione non autonoma,  inserita  in  fabbricato  per  il  resto  munito dei  prescritti  provvedimenti  autorizzatori,  il  suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui č inglobata, sė da evitare che l'abusivitā possa anche in tal caso concorrere ad accrescere il valore del fondo.