(massima n. 1)
Il diritto all'indennità, a seguito dell'esproprio, non è escluso dalla iniziale abusività dell'edificazione, se l'immobile, alla data in cui interviene l'esproprio, è stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria che la pubblica amministrazione non abbia ancora scrutinato: in tale ipotesi occorre cioè che l'amministrazione, per i fini del riconoscimento dell'indennità, effettui una valutazione prognostica circa la formazione del silenzio assenso o circa la sua condonabilità, il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità, altrimenti restando la stessa Corte di Cassazione - copia non ufficiale rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza del tutto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi- in violazione dei termini all'uopo previsti.