(massima n. 1)
            Il  diritto  all'indennitā,  a  seguito  dell'esproprio, non č escluso dalla iniziale abusivitā dell'edificazione,  se  l'immobile,  alla  data  in  cui interviene  l'esproprio,  č  stato  fatto  oggetto  di  una domanda di sanatoria che la pubblica amministrazione non abbia ancora scrutinato: in tale ipotesi  occorre  cioč  che  l'amministrazione,  per  i  fini  del riconoscimento  dell'indennitā,  effettui  una  valutazione prognostica  circa  la  formazione  del  silenzio  assenso  o circa la sua condonabilitā, il cui esito, se positivo, impone di  tener  conto  di  esso  nella  quantificazione  di  quella indennitā,  altrimenti  restando  la  stessa  Corte  di Cassazione - copia  non  ufficiale  rapportata  non  giā  alle caratteristiche  oggettive  del  bene  sottoposto  ad esproprio,  ma  ad  una  circostanza  del  tutto  casuale  ed insignificante,  quale  l'avere  la  P.A.  deciso  o  meno sull'istanza  di  condono,  anche  se - per  ipotesi- in violazione dei termini all'uopo previsti.