(massima n. 1)
            Nell'ipotesi di espropriazione di un fabbricato con un'area  latistante  di  terreno  edificabile, devono adottarsi  diversi  criteri  indennitari:  quello  del valore venale, ex  art.  39  L.  n.  2359  del  1865,  per  il fabbricato,  e  quello  introdotto  dall'art. 5-bis  D.L.  n.  333 del 1992 (conv., con modif., nella L. n. 359 del 1992) per la menzionata area, senza che abbia rilievo il vincolo pertinenziale,  o  comunque  di  accessorietā,  di quest'ultima,  posto  che  le  pertinenze,  ancorché funzionalmente  collegate  con  la  cosa  principale, conservano la propria individualitā fisica e giuridica, con conseguente  applicabilitā  della  disciplina  ad  esse inerente,  se  diversa  da  quella  della  cosa  cui  accedono; detto vincolo rileva, invece, ai fini della determinazione in concreto del valore dell'area in relazione al "quantum" di edificabilitā possibile.