(massima n. 1)
Nell'ipotesi di espropriazione di un fabbricato con un'area latistante di terreno edificabile, devono adottarsi diversi criteri indennitari: quello del valore venale, ex art. 39 L. n. 2359 del 1865, per il fabbricato, e quello introdotto dall'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., nella L. n. 359 del 1992) per la menzionata area, senza che abbia rilievo il vincolo pertinenziale, o comunque di accessorietā, di quest'ultima, posto che le pertinenze, ancorché funzionalmente collegate con la cosa principale, conservano la propria individualitā fisica e giuridica, con conseguente applicabilitā della disciplina ad esse inerente, se diversa da quella della cosa cui accedono; detto vincolo rileva, invece, ai fini della determinazione in concreto del valore dell'area in relazione al "quantum" di edificabilitā possibile.