(massima n. 1)
            L'edificazione del suolo, da cui consegue, in caso di espropriazione, la necessità di commisurare l'indennizzo al valore di mercato, anziché secondo il criterio della semisomma di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, presuppone  che  si  tratti  di  un'area  sulla  quale siano  stati  costruiti  edifici  ed  installate  attrezzature tali da avere impresso al terreno su cui sorgono una stabile  trasformazione, così  da  rendere  attuali  le originarie potenzialità edificatorie del terreno medesimo, e,  con  riguardo  alle  strutture  necessarie  all'esercizio  di attività  d'impresa,  il  terreno  è  da  considerare  edificato solo se vi sia stata installazione di stabili manufatti, non rimuovibili  se  non  provocando  alterazione  della morfologia  dell'area,  con  modifica  della  destinazione urbanistica,  senza  alcuna  possibilità  di  distinguere  il valore  delle  costruzioni  da  quello  dell'area  su  cui insistono.