(massima n. 1)
            Il  principio  per  cui,  agli  effetti  dell'indennitā  di espropriazione  o  del  risarcimento  del  danno  da occupazione appropriativa, il valore dei fabbricati deve essere  considerato  in  aggiunta  al  valore  del  suolo, effettuandosi  la  liquidazione  con  riferimento  al  valore  di mercato per l'edificio (comprensivo di area di sedime, che da  esso  non  č  scindibile  né  autonomamente apprezzabile), senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante alla demolizione, non trova applicazione quante volte il fabbricato risulti privo di autonomia  funzionale  o  abbia  scarsa  consistenza economica  rispetto  al  suolo, oppure  sia  in  condizioni talmente  fatiscenti  da  consigliarne  la  demolizione  con riedificazione  (nella  specie  si  č  ritenuta  esente  da censure  la  sentenza  di  merito  che,  in  considerazione della precarietā di alcuni ruderi, aveva liquidato il danno da occupazione appropriativa in riferimento al solo valore edificabile dell'area di sedime).