(massima n. 1)
            Il  principio  per  cui  l'indennitā  di  espropriazione  di un'area  edificata va  determinata  in  modo  unitario, senza possibilitā di distinguere l'area di sedime dalla costruzione,  non  trova  applicazione  quante  volte  il fabbricato  risulti  privo  di  autonomia  funzionale  o abbia  scarsa  consistenza  economica  rispetto  al suolo, oppure  sia  in  condizioni  talmente  fatiscenti  da consigliarne  la  demolizione  e  la  riedificazione  (nella specie  si  č  ritenuta  esente  da  censure  la  sentenza  di merito  che,  in  base  all'accertamento  dell'inesistenza  di manufatti,  sia  pure  in  stato  di  degrado,  e  dell'esistenza solo di ruderi, costituenti inutili ingombri, aveva liquidato l'indennitā in riferimento al solo valore edificabile dell'area di sedime).