(massima n. 1)
Il principio per cui l'indennitā di espropriazione di un'area edificata va determinata in modo unitario, senza possibilitā di distinguere l'area di sedime dalla costruzione, non trova applicazione quante volte il fabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione e la riedificazione (nella specie si č ritenuta esente da censure la sentenza di merito che, in base all'accertamento dell'inesistenza di manufatti, sia pure in stato di degrado, e dell'esistenza solo di ruderi, costituenti inutili ingombri, aveva liquidato l'indennitā in riferimento al solo valore edificabile dell'area di sedime).