(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblico interesse, il criterio indennitario previsto per le aree edificabili, introdotto dall'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (conv. in L. 8 agosto 1992 n. 359), non č applicabile all'area di sedime su cui insiste un fabbricato, la quale, a differenza dell'area pertinenziale, autonomamente indennizzabile, costituisce parte integrante del fabbricato stesso e fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, donde l'impossibilitā di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato, anche qualora questo sia costituito da complesso edificato adibito a impianti industriali.