(massima n. 1)
            In tema  di espropriazione per  pubblico  interesse, il criterio  indennitario  previsto  per  le  aree  edificabili, introdotto  dall'art.  5-bis  D.L.  11  luglio  1992  n.  333  (conv.  in  L.  8  agosto  1992  n.  359), non  č  applicabile all'area  di  sedime  su  cui  insiste  un  fabbricato, la quale, a differenza dell'area pertinenziale, autonomamente  indennizzabile, costituisce  parte integrante  del  fabbricato  stesso  e  fruisce, inscindibilmente, del criterio indennitario previsto dall'art. 39  L.  25  giugno  1865  n.  2359,  donde  l'impossibilitā  di valutazione separata ed autonoma dell'area occupata dal fabbricato,  anche  qualora  questo  sia  costituito  da complesso  edificato  adibito  a  impianti  industriali.