(massima n. 1)
            In tema di calcolo dell'indennitā di espropriazione, non ha natura di area edificata - cui si applica il parametro del valore di mercato secondo l'art. 38  D.P.R.  n.  327  del  2001  e  l'art.  8,  comma  5,  L.  prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 - l'area asfaltata adibita a deposito di materiali e parcheggio a servizio di aree limitrofe occupate da impianti industriali, in quanto le pertinenze  mantengono  la  propria  individualitā  fisica  e giuridica  e  sono  separatamente  indennizzabili,  come aree  edificabili,  se  possiedono  autonome  possibilitā  di sfruttamento  edificatorio,  o  come  aree  agricole,  se interessate  da  vincolo  di  inedificabilitā,  restandone  di conseguenza  esclusa  l'adozione  di  un  criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore della cosa  principale.  Né  l'area  integra  un'opera  di urbanizzazione - per la quale, l'indicata norma provinciale prevede l'indennitā di espropriazione nel giusto prezzo - in quanto gli spazi di sosta e parcheggio che l'art. 4 L. 29 settembre  1964  n.  847  include  tra  tali  opere,  sono  solo quelli aventi natura pubblica.