(massima n. 1)
In tema di calcolo dell'indennitā di espropriazione, non ha natura di area edificata - cui si applica il parametro del valore di mercato secondo l'art. 38 D.P.R. n. 327 del 2001 e l'art. 8, comma 5, L. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 - l'area asfaltata adibita a deposito di materiali e parcheggio a servizio di aree limitrofe occupate da impianti industriali, in quanto le pertinenze mantengono la propria individualitā fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili, come aree edificabili, se possiedono autonome possibilitā di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilitā, restandone di conseguenza esclusa l'adozione di un criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore della cosa principale. Né l'area integra un'opera di urbanizzazione - per la quale, l'indicata norma provinciale prevede l'indennitā di espropriazione nel giusto prezzo - in quanto gli spazi di sosta e parcheggio che l'art. 4 L. 29 settembre 1964 n. 847 include tra tali opere, sono solo quelli aventi natura pubblica.