(massima n. 1)
La legittimitā del manufatto danneggiato dall'opera pubblica costituisce il presupposto del pregiudizio risarcibile, consentendosi altrimenti al proprietario di trarre beneficio dalla sua illecita attivitā, invece preclusa, sotto ogni possibile profilo, dalla legge n. 47 del 1985. Accertato, pertanto, il carattere abusivo dell'immobile e la contestuale impossibilitā per l'Amministrazione comunale di rilasciare l'istanza di concessione in sanatoria, č del tutto irrilevante la questione di costituzionalitā degli artt. 16, comma 9 della legge n. 865 del 1971, e 38, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui consentendo di negare il risarcimento del danno nonostante la pendenza della procedura di condono, violerebbero i principi della proprietā privata tutelati degli artt. 42, commi 2 e 3, e 117, comma 1, Cost., nonché dell'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU.