(massima n. 1)
            La  legittimitā  del  manufatto  danneggiato  dall'opera pubblica  costituisce  il  presupposto  del  pregiudizio risarcibile,  consentendosi  altrimenti  al  proprietario  di trarre beneficio dalla sua illecita attivitā, invece preclusa, sotto  ogni  possibile  profilo,  dalla  legge  n.  47  del  1985. Accertato,  pertanto,  il carattere  abusivo dell'immobile e  la  contestuale  impossibilitā  per  l'Amministrazione comunale  di  rilasciare  l'istanza  di  concessione  in sanatoria,  č  del  tutto  irrilevante  la  questione  di costituzionalitā degli artt. 16, comma 9 della legge n. 865 del  1971,  e  38, comma 2, D.P.R.  n. 327  del  2001,  nella parte  in  cui  consentendo  di  negare  il  risarcimento  del danno  nonostante  la  pendenza  della  procedura  di condono,  violerebbero  i  principi  della  proprietā  privata tutelati degli artt. 42, commi 2 e 3, e 117, comma 1, Cost., nonché dell'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU.