(massima n. 1)
Integra il delitto di appropriazione indebita e non la fattispecie - ora depenalizzata - di sottrazione di cose comuni, la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia gią possessore, pur se a titolo di compossesso "pro indiviso", non essendo possibile configurare una "sottrazione" da parte di chi si trovi, anche se solo "pro quota", in possesso del bene. (In attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'impossessamento, da parte dell'imputato, di un supporto DAT contenente il "back-up" dei dati relativi, in parte, alla propria attivitą professionale ed, in parte, a quella di terzi, integrasse il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., salvo che non risultasse provato un diverso accordo, espresso o tacito, con gli altri titolari dei dati).