(massima n. 1)
Al fine della proponibilitą della domanda di adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, l'ostacolo costituito del precedente esperimento di azione per la risoluzione del contratto medesimo (art. 1453 secondo comma c.c.) viene meno a seguito della declaratoria d'estinzione del giudizio inerente a tale domanda risolutoria.