(massima n. 1)
Posto che il secondo comma dell'art. 1453 c.c., per cui non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione, è posto nell'interesse della parte convenuta inadempiente, cui vuole evitare di dover programmare insieme la restituzione della prestazione ricevuta (effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione, ex art. 1458 c.c.) e l'adempimento di quella corrispettiva fin lì mancata, la violazione di tale disposizione non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita da parte convenuta.