(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilitą della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non č sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei pił noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra eversiva").