(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica storica postula che l'autore utilizzi fonti attendibili e verificabili, segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con termini appropriati e continenti, non assumendo, invece, rilievo in sede penale la completezza delle fonti bibliografiche compulsate, né la perspicacia dei giudizi formulati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'esimente in relazione ad una pubblicazione avente ad oggetto la ricostruzione di un episodio della resistenza partigiana, la strage di Rovetta, nella quale il ricorrente aveva formulato, "con logica discutibile e claudicante", l'ipotesi della corresponsabilità della persona offesa, fondandosi però su una serie di indizi, corrispondenti a dati reali e correttamente esposti, prospettati insieme all'opinione dissenziente espressa da altri storici, in modo da consentire al lettore di "apprezzare la forza del ragionamento e di farsi una propria opinione sul fatto").