(massima n. 1)
In tema di diffamazione, i valori della riservatezza e della dignitą possono essere compressi nel bilanciamento con il diritto all'informazione espresso dal pubblico interesse alla notizia, ma non possono essere compromessi oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale di conoscenza. (Fattispecie in tema di divulgazione della relazione extraconiugale del marito dell'imputata con la persona offesa).