(massima n. 1)
L'esercizio dello jus variandi di cui all'art. 1453 è consentito quando la domanda di risoluzione e quella d'adempimento sono proposte nello stesso giudizio in via subordinata. Non altrettanto può dirsi quando la manifestazione di volontà del contraente che agisce per la risoluzione e per l'adempimento avviene non contestualmente ma in separati giudizi. Infatti, la manifestazione di volontà diretta alla risoluzione del contratto è dalla legge valutata come mancanza in chi la emette di un interesse a conseguire la prestazione tardiva, e, per l'affidamento che essa determina, non può vincolare l'altra parte ad attendere l'esito anche delle azioni successivamente proposte nei suoi confronti.