(massima n. 1)
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; questi diritti, benché abbiano in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento), sono tuttavia diversi, in quanto permettono al titolare di conseguire utilitą differenti, e diverse sono anche le azioni proponibili per ottenerne il soddisfacimento, con la conseguenza che la rinuncia all'una non equivale a rinuncia alle altre e, pertanto, in riferimento al contratto di compravendita di beni mobili, la rinuncia da parte del compratore all'azione di risoluzione del contratto non impedisce l'esperimento dell'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa.