(massima n. 1)
L'art. 1453 c.c., derogando ai principi di ordine processuale che vietano la mutatio libelli in corso di causa, consente di sostituire in qualsiasi fase e grado del giudizio alla originaria domanda di adempimento in forma specifica quella di risoluzione, ma tale facoltā č attribuita solamente alla parte che abbia chiesto l'adempimento e non anche a quella che in giudizio ad essa si opponga, la quale č pertanto tenuta a spiegare tempestivamente eventuale domanda di risoluzione.