(massima n. 1)
La clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso) non si applica quando l'agente non abbia concorso nella falsità (nella specie contraffazione della patente di guida integrante il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.) ovvero non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l'agente abbia fatto uso dell'atto.