(massima n. 1)
In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato č sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. dalla condotta del conducente di un autoveicolo che, nel corso di un controllo di polizia, aveva esibito un permesso internazionale di guida, risultato contraffatto, ritenendo l'irrilevanza dell'inidoneitā di tale permesso a provare, in assenza di patente straniera, il possesso dell'abilitazione a guidare, e l'idoneitā ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto).