(massima n. 1)
La prova della simulazione di un negozio in forma scritta, anche se tale forma non sia richiesta dalla legge ad substantiam, nei rapporti fra le parti non può essere fornita mediante testimoni o presunzioni. Peraltro, le restrizioni all'ammissione della prova per testimoni della simulazione (e quindi anche dell'ammissione delle presunzioni) tra le parti contraenti non operano qualora si delinei un interesse pubblico prevalente su quello che può avere determinato tali restrizioni, qual è l'interesse alla scoperta e alla repressione dell'illecito contenuto nella convenzione dissimulata. Ma poiché la ragione essenziale della disposizione meno rigorosa in tema di prova della simulazione tra contraenti è l'eliminazione, nell'interesse generale, degli atti fittiziamente posti in essere in frode alla legge, il contraente interessato può essere ammesso alla prova per testimoni o per presunzioni soltanto quando abbia dimostrato che l'atto impugnato costituì il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa; mentre non basta la semplice allegazione dell'intento di frodare la legge, rimanendo, in tal caso, la prova della simulazione soggetta alle normali limitazioni.