(massima n. 1)
Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell'art. 2744 c.c. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rivelatore del vietato patto commissorio, posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio dissimulato.