(massima n. 1)
La nullitā delle cause del contratto locativo per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della detta legge sull'equo canone relative alla durata ed al canone, essendo espressamente sancita dall'art. 79 della legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla predetta legge, configura una ipotesi di illiceitā dal contratto. Ne consegue che il contratto di locazione stipulato per eludere tale nullitā, con la previsione di durata a misura del canone, diverse da quelle legali, realizza una fattispecie negoziale simulata relativamente, che ai sensi dell'art. 1417 c.c., č dato alle parti contraenti di provare con testimoni per far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.