(massima n. 1)
L'erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius, del quale deduca la simulazione, bensģ con azione di simulazione relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius, nei cui rapporti subentra, non solo sul terreno dell'accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non dall'apertura della successione ma dal compimento dell'atto simulato.