(massima n. 1)
Al fine della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius il legittimario può essere considerato terzo e come tale beneficiante delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. solo quando contestualmente all'azione di dichiarazione della simulazione proponga, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso e non anche quando siasi limitato a chiedere l'accertamento della simulazione senza alcuna connessa domanda di reintegrazione della legittima.